Da oggi in vigore le nuove disposizioni per contenere il contagio da Covid 19

Il nuovo Dpcm firmato ieri sera e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha introdotto nuove regole di contenimento dell' epidemia da Covid-19, in vigore da oggi fino al 13 novembre. Unica eccezione riguarda le norme che rafforzano la didattica a distanza e gli ingressi scaglionati alle scuole superiori, che entreranno in vigore dal 21 ottobre per consentire alle scuole di organizzarsi. Nel dettaglio le novità contenute nel  nuovo decreto. Per quanto riguarda la movida saranno i sindaci ad avere la responsabilità di introdurre una sorta delle restrizioni per i luoghi della vita notturna a rischio assembramenti. Possono disporne la chiusura di strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, dopo le ore 21,00 garantendo l' accesso e il deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.   Per le scuole superiori continuano le lezioni in presenza, con la possibilità di forme flessibili di didattica e di ingressi scaglionati obbligatoriamente comunque non prima delle 9,00 anche per diluire le presenze sui mezzi pubblici. Le attività didattiche ed educative per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continuano in presenza. Per quanto riguarda l’accesso alle aule si prevede un’ulteriore “modulazione” della gestione degli orari d'ingresso e di uscita degli alunni, “anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9,00.  Per le università sono previsti piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria. Tali disposizioni “si applicano anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica".   Relativamente alla ristorazione il  provvedimento prevede che “le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) siano consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei  persone per tavolo, e sino alle ore 18,00 in assenza di consumo al tavolo. Resta sempre consentita la ristorazione con  consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia  per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino  alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di  consumazione sul posto o nelle adiacenze. Consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro". Restano comunque aperti "gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade". Obbligatorio per gli  esercenti di esporre all'ingresso del locale un cartello  che  riporti il  numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel  locale, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. Per lo sport si conferma il divieto per le attività sportive di contatto a livello amatoriale e alle competizioni dilettantistiche. Inalterate le disposizioni sul numero degli spettatori agli eventi sportivi. “Lo svolgimento degli sport di contatto,  come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport, è consentito soltanto per “gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali". “Per tali eventi e competizioni”, si legge, “è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1.000 spettatori per manifestazioni sportive all'aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi”.  Il Dpcm dispone il divieto di “sagre e fiere di comunità”. “Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale  e internazionale, previa adozione di Protocolli validati dal  Comitato tecnico-scientifico” e “secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro”. "Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, a eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza”, continua il testo, “tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza". Una novità è l’inserimento dell’obbligo per le Asl di segnalare i contagi sull’App Immuni. “Al fine di rendere più efficace il contact tracing attraverso l'utilizzo dell'App Immuni", viene disposto, "è fatto obbligo all'operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale, accedendo al sistema centrale di Immuni, di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività”.

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Categorie: La Provincia, SanitàNumero di visite: 2498

Tags: Gazzetta Ufficiale dpcm

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