martedì 31 ottobre 2006

Esercizio, controllo, manutanzione e verifica impianti termici.

E’ esecutivo il nuovo regolamento per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e la verifica degli impianti termici. Approvato dal Consiglio provinciale consta di undici articoli e prevede importanti novità. Il regolamento prende le mosse dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 che stabilisce nuove norme sia per l’esercizio e manutenzione degli impianti termici da effettuarsi da parte degli utenti, sia per le verifiche svolte dall’Ente. L’ufficio provinciale competente, diretto dal dirigente del VIII settore, Giuseppe Colajanni, chiarisce e precisa quanto segue:
“Per quanto attiene agli adempimenti che dovranno essere posti in essere dagli utenti per l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici, la normativa prevede che le operazioni di controllo e l’eventuale manutenzione dell’impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche del costruttore; se queste non sono disponibili, dovranno eseguirsi attenendosi alle istruzioni tecniche elaborate dal fabbricante. Tali operazioni sugli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili le istruzioni del fabbricante per lo specifico modello, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità eventualmente prevista dalla normativa UNI e CEI. In mancanza di tali indicazioni specifiche, i controlli devono essere effettuati almeno con le seguenti scadenze temporali:
a) ogni anno per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido indipendentemente dalla potenza, ovvero alimentati a gas di potenza nominale del focolare maggiore od uguale a 35kW;
b) ogni due anni per gli impianti, diversi da quelli individuati al punto a), di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW dotati di generatore di calore con una anzianità di installazione superiore ad otto anni e per gli impianti con generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all’interno di locali abitati;
c) ogni quattro anni per tutti gli altri impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW.
In occasione delle operazioni di controllo e manutenzione sui generatori di calore, vanno effettuate anche le verifiche di rendimento (controllo dei fumi).
E’ obbligatoria la trasmissione da parte del manutentore o del terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto, o del proprietario dello stesso, della dichiarazione conforme al rapporto di controllo e di manutenzione, redatto dal manutentore al momento del proprio intervento, conformemente ai modelli riportati nel citato D. Lgs 192/2005.
Il nuovo Regolamento prevede inoltre che l’attestazione sia trasmessa, al Concessionario del servizio, entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stato effettuato il controllo.
Il Regolamento indica tra l’altro, una nuova metodologia di ispezione. Relativamente al costo del servizio si fa presente che con il precedente regolamento, poiché era possibile ricorrere alla procedura semplificata, che consentiva la ripartizione tra tutti gli utenti, l’ammontare del costo era 61,97 euro. Grazie alla ripartizione il costo a carico dell’utente era di 7 euro e 75 centesimi. La nuova normativa invece non consente più il ricorso alla procedura semplificata e sul costo del servizio, inoltre, grava l’Iva a carico dell’utente e l’adeguamento dell’Istat. Di conseguenza il costo finale a carico dell’utente è di 84 euro. L’entrata in vigore del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e della Legge Regionale 22 dicembre 2005 n. 19 che ha abolito la procedura semplificata ha stabilito inoltre che i controlli siano periodicamente realizzati su tutti gli impianti della provincia. Tra le novità introdotte dal nuovo Regolamento vi anche la possibilità per l’utente di usufruire di un rinvio gratuito della visita di ispezione da parte del Concessionario del servizio al quale si dovrà tempestivamente avanzare richiesta. Nei casi previsti dal Regolamento sarà inoltre necessario presentare la documentazione giustificativa.
Altro elemento di novità introdotto nel nuovo Regolamento riguarda l’istituzione, presso la Provincia Regionale di Enna, di un Albo dei manutentori degli impianti termici, in possesso dei requisiti di cui alla L. 46/90, aggiornabile annualmente. Gli iscritti all’albo effettueranno la manutenzione sugli impianti alle tariffe massime concordate con la Provincia e avranno l’obbligo di trasmettere all’organismo concessionario del servizio, anche per via telematica, il rapporto di controllo tecnico”.

L'Uffico Stampa





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Tags: regolamento impianti termici.

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